La presente Ordinanza è inviata alla
Corte dei Conti per i controlli di legge
Ordinanza Ministeriale n. 31
prot. 1260/A3A
Roma, 4 febbraio 2000
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico
1999/2000
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO il Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art.205,
comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di
disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative
degli scrutini ed esami;
VISTA la Legge 10
dicembre 1997, n.425, concernente disposizioni per la riforma degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO l'art. 21, comma 20 bis, della Legge
15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art.1, comma 22, della Legge
16/6/1998, n.191;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 23/7/98, n.323, recante disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito
denominato "Regolamento";
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99, n. 13, recante la
disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nella Regione Valle d'Aosta;
VISTO il D.P.R. 20/10/98, n. 403, recante il Regolamento di attuazione
degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
VISTO il D.M.
n. 356 del 18/9/98, concernente le modalità di svolgimento della 1a e 2a
prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-99; confermato, per
l'anno scolastico 1999/2000, con D.M.
8.11.1999 n. 519.
VISTO il
D.M. 18.9.1998, n.357, parzialmente modificato con D.M.
8.11.1999 n. 520, concernente le "caratteristiche formali generali
della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della
prova medesima".
VISTO il D.M.
n. 358 del 18/9/98, concernente la costituzione della aree disciplinari
finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del
colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
VISTO il D.M. 8 novembre
1999, n. 518 regolamento sulle modalità e i termini per l'affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e sui criteri
e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
VISTO il D.M.
n. 450 del 10/11/98, concernente le certificazioni e i relativi modelli da
rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;
VISTO il D.M. n. 278 del 19.11.99
recante norme per lo svolgimento degli esami di stato nelle classi autorizzate
alla sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del D.L.vo 16 aprile 94, n.297,
per l'anno scolastico 1999-2000;
VISTA la C.M. n. 277 del 19/11/1999,
sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1999-2000;
VISTA la circolare ministeriale n. 280
del 19.11.1999, concernente i candidati esterni negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 22/4/99, n.110 sul calendario scolastico
per l'anno 1999-2000;
ORDINA ART. 1
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno 1999/2000, ha
inizio il giorno 21 giugno 2000.
ART. 2
CANDIDATI INTERNI1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali che abbiano
frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di
voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle
abbreviazioni di cui al successivo comma 2;
c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che
abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui all'art.2 comma 1 lettera c) del Regolamento e che
siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello
scrutinio finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che,
avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui all'art.2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano
stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti
pareggiati e legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d), gli
alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello
stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:
a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio
finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto
decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati
esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche
dell'educazione fisica;
b) abbreviazione per obblighi di leva quando comprovino anche mediante
dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. 403/98, citato in
premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria
nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo.
Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami è la promozione
all'ultima classe per effetto di scrutinio finale senza debito formativo.
3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano
chiesto di sostenere gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per
merito, per non aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente
sostenere gli esami purché soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta
valida la domanda a suo tempo presentata per l'ammissione agli esami per merito.
ART. 3
CANDIDATI ESTERNI
1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni
previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro
l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto
all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno
un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto,
indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svolge l'esame; in tal caso, i candidati sono esentati dalla presentazione di
qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso
di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15
marzo.
2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti
professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una
delle seguenti condizioni:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro
l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno
del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di
licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso
prescelto indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di
qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di
qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso
di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e
del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15
marzo.
3. I candidati agli esami negli istituti
professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono
documentare, altresì, di aver esperienze di formazione professionale o
lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste
dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze
di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto;
in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività
caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza
lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di
lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra
natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o
lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa
l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
conforme al modello allegato,
prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98. La disposizione di cui al presente comma
non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
4. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di Istituto Magistrale, di Istituto Tecnico per le attività
sociali, indirizzo dirigenti di comunità e di Istituto tecnico per il Turismo,
i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano
rispettivamente frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, o non abbiano
svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia, o effettuata la pratica di
agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. La mancata frequenza
dei corsi sopracitati, il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata
effettuazione della pratica dovranno essere annotate nella certificazione
integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento.
5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di
promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di
un Paese appartenente all'Unione Europea di tipo o livello equivalente, è
subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7.
6. I candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non siano in
possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello
equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste
dal comma 1, lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento
dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento
dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende
soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a
quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
7. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi
internazionali anche derivanti da specifici accordi.
8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto
o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo
allo stesso corso di studio.
9. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo
o specializzazione già sostenuti con esito positivo.
ART. 4
SEDI DEGLI ESAMI
1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati
interni gli istituti statali e i licei linguistici di cui al comma 3 e,
limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli
istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.
2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi
frequentato.
3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3,
del T.U. approvato con D.L.vo
16-4-1994, n.297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali ed i
seguenti licei linguistici riconosciuti con legge:
a) civica scuola superiore femminile
"Alessandro Manzoni" di Milano;
b) civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di
Genova;
c) istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;
d) liceo linguistico femminile "S. Caterina da Siena" di
Venezia Mestre;
e) liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina
d'Ampezzo.
4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza
linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata
sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali
sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. Per
i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunità
presso gli Istituti Tecnici per le attività sociali valgono le indicazioni di
carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della C.M.
n. 280 del 19.11.1999.
5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme
di cui al D.P.R. 403/98.
6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un
comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi
sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.
403/98 da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione
della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il
candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà
genitoriale.
7. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di
sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curricolare
(c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:
abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima
scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di
Stato e abbiano conseguito la promozione alla 5a classe;
chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli
istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali
casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli
esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con D.M.
31.7.1973;
chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti
dell'ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico e dell'ordine
tecnico con corsi aventi corrispondenza all'altro ordine scolastico in cui
è attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", sempreché
abbiano conseguito la promozione alla 5a classe in un corso sperimentale del
medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dei due suddetti ordini.
8. Negli istituti che attuano sperimentazioni
"autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette
anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette anche
coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di
partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi
oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
9. Il Capo d'istituto trasmette al Provveditore agli Studi, ai fini della
successiva assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati
esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Ferma restando la possibilità di configurare commissioni apposite
con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni,
il capo d'Istituto provvede altresì a trasmettere al Provveditore agli studi le
domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla
ricettività dell'istituto, con riferimento al numero di classi terminali
dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di esse
anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza
dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi
non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami
preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine, il capo di
istituto tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti
dell'Istituto delle domanda prodotte dai candidati esterni. Relativamente agli
esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti Tecnici per
le Attività Sociali valgono le indicazioni di cui al par.4 della citata circolare
280.
11. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il Provveditore agli
studi, ai fini della redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue:
a) assegna, d'intesa con i capi d'Istituto
interessati, le domande ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della
provincia;
b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o
istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), assegna le
domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province
vicine, previo accordo con i competenti Provveditori agli Studi.
12. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti
dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul
territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui
al precedente comma 11, lettere a) e b), il Provveditore agli Studi dispone che
gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano
anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della
provincia di competenza, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In
tale situazione:
il Provveditore agli studi dà luogo alla configurazione
di apposite commissioni con soli candidati esterni;
i candidati esterni rimangono assegnati a classi
dell'istituto al quale sono state presentate le domande, per ogni utile
riferimento e collegamento all'attività didattica delle classi stesse e in
particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi
dell'art.6;
i commissari interni sono designati dal capo
dell'istituto al quale sono state prodotte le domande, secondo i criteri di
cui alle disposizioni menzionate nell'art.10 e prioritariamente utilizzando
i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di
istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri capi d'istituto. In
caso di assoluta necessità, il medesimo capo di istituto designa anche
personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze.
In quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in
supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma
soltanto il compenso previsto per i commissari interni delle commissioni
degli esami di Stato.
per gli esami preliminari, il capo dell'istituto al quale
sono state prodotte le domande dà luogo alla costituzione di apposite
commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno
e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle
predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso
istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con i capi
d'istituto interessati e i commissari interni designati per le commissioni
dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessità, il medesimo capo
d'istituto può nominare anche personale incluso nelle graduatorie
d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato
impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione
principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le
commissioni sono presiedute dal Capo d'Istituto sede d'esame;
il rilascio della certificazione rientra nella competenza
dell'istituto statale presso il quale i candidati hanno prodotto domanda
d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono
tenute a consegnare gli atti.
13. La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di
quanto previsto per la designazione dei commissari interni e per la costituzione
delle commissioni per gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei
candidati esterni agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli
Istituti tecnici per le attività sociali, per le quali valgono le indicazioni
di cui alla citata circolare n. 280/1999.
14. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il
Provveditore agli Studi della provincia nella quale sono state prodotte le
domande dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati
assegnati.
15. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati
possibilmente allo stesso istituto statale.
16. I Provveditori agli Studi valutano le richieste di effettuazione
delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in
luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le
commissioni a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In tale
ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
17. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è
individuata dal Provveditore agli Studi della provincia al quale è presentata
la domanda di ammissione agli esami.
18. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro
lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
ART. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. I candidati esterni devono aver presentato la
domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre
1998 previsto dal Regolamento.
La domanda deve essere stata corredata, oltre che da ogni indicazione ed
elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame
conclusivo, da apposita dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 403/98, atta a comprovare il
possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui
all'art. 3. La domanda deve essere corredata, altresì, della ricevuta del
pagamento delle tasse scolastiche.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale
o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di
cui all'art.3, comma 3, e quella relativa alla frequenza dei corsi di
esercitazioni didattiche, di tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di
agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della
presentazione delle domande, può essere perfezionata entro e non oltre il
31.5.2000.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di
ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese
in considerazione esclusivamente dai Provveditori agli Studi e limitatamente a
casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che
siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2000, previsto dal Regolamento.
I Provveditori agli studi danno immediata comunicazione agli interessati
dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a
cui sono stati assegnati.
5. Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi
necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il
candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente,
aveva presentato la domanda.
6. Le domande dei candidati interni di cui all'art.2, comma 2 devono
essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2000.
7. Per i candidati interni che cessano la frequenza delle lezioni
dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine
del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2000.
8. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei
requisiti di cui all'art.3 è di competenza del Capo dell'istituto sede d'esame,
che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei
relativi allegati. Il capo d'Istituto, ove necessario, invita il candidato a
perfezionare la domanda.
9. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
detenuti devono essere presentate al competente Provveditore agli Studi per il
tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla
osta del Ministero della Giustizia. In tali casi il Provveditore agli studi potrà
prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30
novembre 1999. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni
scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore
agli Studi.
ART. 6
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso
elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento
relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i
tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati,
gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe
ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della
particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo
una terza area professionalizzante che si realizza mediante attività integrate
tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage
presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le
caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi
raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate
nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze,
competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al
colloquio.
4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia
didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei
docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti
che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi
alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in
preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e
responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento
recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con
DPR n.249 del 24/6/98.
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i
consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la
componente studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e
consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può
estrarne copia.
ART. 7
ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI
1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano
conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un
corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello
equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad
accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e
orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle
materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della
promozione o dell'idoneità alla classe successiva.
2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale,
di cui all'art.3 comma 1, lettera d) e comma 2,lettera d) e quelli in possesso
di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono
l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non
coincidenti con quelle del corso già seguito.
3. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in
possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello
equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste
dall'art.3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di
cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo
scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art.3, comma 1, si intende
soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a
quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
4. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità
dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli
alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in
viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere
ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di
durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione
all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal
fine il capo d'Istituto cura la compatibilità dei tempi di effettuazione dello
scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.
5. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non
oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla
commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di
classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli
anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la
costituzione di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si
applicano le disposizioni di cui all'art.4, comma 12.
6. Il capo d'istituto, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il
calendario di svolgimento degli esami preliminari.
7. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe
può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da
almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
8. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio
minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la
prova.
9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto
anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
10. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima
classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in
precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica
professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere
l'esame preliminare.
11. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato
superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo
di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito
dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può
valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame
di cui all'art.4, comma 12, come idoneità ad una delle classi precedenti
l'ultima.
12. Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata
presentazione agli esami di Stato.
ART. 8
CREDITO SCOLASTICO
1. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio
finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni, procede
all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base
della tabella E (credito scolastico relativo ai candidati interni agli esami di
Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1999/2000) allegata al Regolamento
e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno
le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire
quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini
dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale,
utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione,
tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art.11, comma 2,
del Regolamento,
con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media
aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e,
quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.
3. Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui all'art.2,
comma 2, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio della penultima
classe, ai sensi dell'art.11, comma 5 del Regolamento.
4. Agli alunni che, per il penultimo e terzultimo anno, sono in possesso
di promozione o idoneità, il credito scolastico è attribuito, per tali anni,
in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le
indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della
Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari,
sostenuti a suo tempo quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le
indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per
effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da
parte di commissione di esami di maturità, il credito scolastico è attribuito
nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non frequentati, qualora
l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneità alla penultima e/o alla
terzultima classe.
5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione
del credito scolastico, tengono conto dei risultati conseguiti dagli alunni
nelle attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che
concorrono ad integrare la valutazione nelle discipline coinvolte nelle attività
medesime.
6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e
verbalizzata.
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è
pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di
scrutinio finale.
8. Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito dalla
commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11
del Regolamento
ed osservando la procedura di cui all'art.13, c.7 della presente Ordinanza. Esso
è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame il giorno della prima prova
scritta.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato
non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che,
però, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il
credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che
per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla
penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
10. Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno,
sono in possesso di promozione o di idoneità, il credito scolastico è
attribuito, per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi,
per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo
le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli
esami preliminari, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i
quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né
di risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico è
attribuito nella misura di punti 2.
ART. 9
CREDITI FORMATIVI
1. Per l'anno scolastico 1999/2000, valgono le
disposizioni di cui all'apposito Decreto Ministeriale previsto dall'art.12 del Regolamento.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire
all'istituto sede di esame entro il 15.05.2000 per consentirne l'esame e la
valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa l'autocertificazione,
ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.403/1998, nei casi di attività
svolte presso pubbliche amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati
esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli
eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami
stessi.
ART. 10
COMMISSIONI D'ESAME
1. Per l'anno scolastico 1999-2000, valgono le
disposizioni di cui al D.M.
8.11.1999, n.518, e le istruzioni di cui alla circolare
ministeriale n. 277 del 19.11.1999.
ART. 11
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni
d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi
inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente
della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico
o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono
essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendono
necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin
dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Provveditore
agli Studi, secondo le disposizioni di cui all'art.16 del
D.M. n.518 dell'8.11.1999.
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del
personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria deve rimanere a
disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque,
la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la
restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive
all'espletamento delle prove scritte.
ART.12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
1. Le due commissioni, aventi in comune la componente
esterna, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state
assegnate, il 19 giugno 2000, alle ore 8,30. Nel caso di commissioni
appartenenti a istituti diversi, comprese le sezioni staccate e le sedi
coordinate, la riunione si tiene presso l'istituto espressamente indicato
nell'atto di nomina.
2. Il presidente, o, in sua assenza,. Il componente più anziano di età,
dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei
commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al
Provveditore agli studi per quanto di competenza.
3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di
ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle
riunioni preliminari delle singole commissioni.
4. Nella medesima riunione, il presidente, sentiti i componenti di
ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle
attività delle commissioni determinando, in particolare, l'ordine di
successione, tra le due commissioni per l'inizio della terza prova, per la
valutazione degli elaborati e per la conduzione dei colloqui.
5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti
per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire
uniformità di criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime
commissioni vengono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della
vigilanza sugli esami di Stato, dal Provveditore agli Studi, procurando che tale
operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni
caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli
elaborati. I Provveditori agli studi assicurano che gli appositi gruppi di
lavoro, costituiti ai sensi della circolare n. 368, prot. 12977, dell'1/9/98,
offrano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio,
curando che tale attività di supporto si realizzi nelle forme più ampie e
puntuali, anche attivando appositi presidi telefonici.
6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli
adempimenti di cui all'art.13 della presente Ordinanza.
7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 1999/2000 è il
seguente:
-
prima prova scritta: 21 giugno 2000, ore 8.30;
-
seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 22
giugno 2000, ore 8.30;
Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova
continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei
testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si
svolge in non meno di tre giorni e in non più di cinque giorni. Poiché uno
dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova
stessa può essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non
intendono proseguire l'esame in detto giorno.
-
terza prova scritta: 26 giugno 2000: la commissione,
entro il 23 giugno definisce collegialmente la struttura della terza prova
scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui
all'art.6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente
stabilisce l'orario d'inizio della prova distintamente per le due
commissioni, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli istituti.
Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della
prova. La mattina del 26 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento
quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo
della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun
componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno
doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di
definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla
natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima
della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la prova può
svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle singole proposte e
per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi
dell'archivio nazionale permanente di cui all'art.14 del Regolamento.
Per i licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate si
svolgono entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta e
il giorno seguente.
8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente
il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle
prove scritte.
9. La data di inizio dei colloqui è stabilita, al termine delle
operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte,
nel rispetto di quanto disposto dall'art.15, comma 8.
10. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame
dei fascicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori
iniziati nella riunione preliminare. La commissione, inoltre, ai fini di una
adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in
attuazione di quanto stabilito dall'art.16, comma 4, esamina i lavori
presentati dai candidati e finaIizzati all'avvio del colloquio. Il
Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati,
indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla
commissione, a comunicare il titolo dell'argomento o a presentare
l'esperienza di ricerca o di progetto, anche in forma multimediale,
prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art.5, comma 7, del Regolamento.
11. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in
base a sorteggio, i candidati interni; successivamente, sempre in base a
sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il
colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.
12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione dà
notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 3 luglio,
alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 4
luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei
artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva nel
secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta
suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi,
ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì
successivo.
14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li
abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il
giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due
prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le
commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova
scritta suppletiva.
15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito,
fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un
credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle
prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della
valutazione finale sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo
l'art.13, comma 11 e di una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le
modalità da seguire sono quelle previste per la valutazione delle prove
scritte e del colloquio e dagli artt.15, comma 7 e 16, comma 7.
16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione
dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui.
17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni
di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della
commissione d'esame.
ART. 13
RIUNIONE PRELIMINARE
1. Il presidente, per garantire la funzionalità
della commissione in tutto l'arco dei lavori, può delegare un proprio
sostituto scelto tra i commissari sia esterni che interni.
2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale
segretario della commissione e, in particolare, con compiti di
verbalizzazione.
3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione
stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: Un componente
della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più
candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente
sostituito dal Provveditore agli studi per incompatibilità.
4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado,
ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti
legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità
entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Provveditore di studi di
competenza, il quale provvederà al necessario spostamento. Il Provveditore
agli studi provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si
trovino in analoga sostituzione. Non si procede alla sostituzione del
commissario interno legato dai vincoli sopra descritti con un alunno o
alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia
ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.
5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle
successive la commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai
candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri
candidati. In particolare esamina:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di
quelli interni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui
all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile
rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del
corso di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe
recante i voti assegnati alle singole materie e l'indicazione del credito
scolastico attribuito;
f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del
corso di studi per obblighi di leva, attestato di promozione senza debito
formativo all'ultima classe con l'indicazione del credito scolastico
assegnato;
g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità
all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;
h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art.6;
i) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap
ai fini degli adempimenti di cui all'art.17;
l) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività
svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo
progetto di sperimentazione.
6. Il Presidente della commissione, qualora in
sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi
irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al
Ministero, cui compete, ai sensi dell'art.95 del R.D. 4.5.1925, n.653,
l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le
prove d'esame con riserva.
7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli
artt.11 e 12 del Regolamento,
a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi
relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi,
opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si
riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione
attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione, il
punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi.
L'esito delle attribuzioni è pubblicato all'albo dell'istituto sede di
esame il giorno della prima prova scritta.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il
termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei
candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art.12, comma 10
della presente ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la
commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove
scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione
della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi
dell'art.15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e
verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le
modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito
dall'art.16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno
opportunamente motivate e verbalizzate.
11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
determina i criteri per l'attribuzione del punteggio integrativo, fino a un
massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito
scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di
esame pari almeno a 70 punti.
ART. 14
PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
1. I Provveditori agli Studi devono confermare
alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero i dati
relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prime e della
seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrente
ai fini di quanto previsto dall'art.17,c.2. Tali dati saranno forniti dal
sistema informativo della Pubblica Istruzione a mezzo di apposite stampe
centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove
di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze,
deve essere resa nota, da parte dei Provveditorati agli studi, alla
segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero entro i
successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I
Provveditorati agli Studi dovranno, altresì, fornire contestualmente
congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema
informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta
suppletiva debbono essere richiesti dai Provveditorati agli Studi alla
Segreteria Tecnica Centrale degli Ispettori di questo Ministero almeno dieci
giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste
vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono
trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova
scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul
corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati
interessati.
4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai
Provveditorati agli Studi, con le motivazioni, alla Segreteria Tecnica
Centrale degli Ispettori di questo Ministero.
ART. 15
PROVE SCRITTE
1. Per l'anno scolastico 1999/2000, valgono le
disposizioni di cui al DM
n.356 del 18/9/1998, confermato, per il corrente anno scolastico, con il D.M. 8.11.1999, n. 519 ed al
DM
n. 520 dell'8/11/1999, concernenti, rispettivamente, le modalità di
svolgimento della prima e della seconda prova scritta, e le caratteristiche
formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo
svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 1999-2000.
2. Per l'anno scolastico 1999/2000, la seconda prova scritta degli
esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o
discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto
autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione
della materia oggetto della seconda prova scritta per l'indirizzo
"industria tintoria" degli istituti tecnici industriali.
3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua
straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più
di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici
per il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due
lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo
di prova.
4. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità
di cui all'art.12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti
professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle
conoscenze, competenze e capacità, delle esperienze realizzate nell'area di
professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.
5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove
scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove
scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio
inferiore a 10.
6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della
seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M.
358/98, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera
commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere
attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza
della procedura di cui all'art.13,comma 9.
7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con
la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun
candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza.
Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la
maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a
partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle
proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato
il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede
all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali
operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa
l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve
altresì contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della
compilazione della certificazione di cui all'art.13 del Regolamento.
In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole
prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni
utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.
8. Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per
tutti i candidati, nell'albo dell'Istituto sede della commissione d'esame
almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento
del colloquio. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi
intermedi. E' facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione di
conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione
riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il
colloquio del candidato interessato.
ART. 16
COLLOQUIO
1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica
soluzione temporale, alla presenza dell'intera commissione. Non possono
sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di
esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal
candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la
presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno
scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della classe. Il colloquio
prosegue, in conformità dell'art. 4, comma 5, del Regolamento,
su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche
raggruppate per aree disciplinari come definite dal D.M.
n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico
dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante
la proposta di un testo di un documento, di un progetto o di altra
indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali,
discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità
di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non
può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le
fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline anche
raggruppate per aree disciplinari.
4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione
e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o
la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli
argomenti attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree
disciplinari e la discussione degli elaborati delle prove scritte.
5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il
colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di
professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.
6. La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del
colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un
punteggio inferiore a 22.
7. La commissione procede all'assegnazione del punteggio al colloquio
sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è
espletato, secondo i criteri di valutazione stabiliti secondo l'art.13,
comma 11 e con l'osservanza della procedura di cui all'art.15, comma 7.
Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento,
la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita del
consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni
effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che
possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero
nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni
caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato
abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il
rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la
predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi
di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se
necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno
scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi
dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati
in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e
grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge
n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di
giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi
eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della
relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove
durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte
equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e
sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di
un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano
possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto
finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento.
I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base
della documentazione fornita dal consiglio di classe.
ART. 18
ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA
1. Ai candidati che, a seguito di malattia da
accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto
tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di
partecipare alla prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove
stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente
art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e
seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art.14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i
tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere
di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando
probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione
della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine
è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio
della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante
documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova
stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le
modalità di cui al DM. n. 520
dell'8/11/1999.
4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile
sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario
previsto dall'art.12,c.13, i candidati che si trovino nelle condizioni di
cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita
sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà
comunicazione agli interessati e al Provveditore agli Studi.
6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base
dei dati forniti dai competenti Provveditori agli studi, fissa, con apposito
provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in
sessione straordinaria.
7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati
determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in
giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati,
purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione
fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di
completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il
presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame
stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba
essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il
completamento.
9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i
candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni
possono essere assegnati dal Provveditore agli studi ad un'unica
commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e
trasmette, a conclusione della prove, gli elaborati alle commissioni di
provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le
commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella
formulazione e scelta della terza prova.
ART. 19
VERBALIZZAZIONE
1. La commissione verbalizza tutte le attività
che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le
risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le
attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a
determinate conclusioni, in modo che il lavoro della commissione stessa
possa risultare in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le
deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.
ART. 20
VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
1. La commissione d'esame si riunisce, per le
operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi
atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei
candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in
centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi
al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione
d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi
dell'art.13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un
risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.
5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla
compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al
comma 6. Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica
degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel
certificato allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi
caratterizzanti il corso di studi seguito".
6. Per l'anno scolastico 1999/2000, il modello di certificazione è
quello di cui al D.M.
n. 450 del 10.11.1998.
7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile
i diplomi, la Commissione può provvedere a consegnare gli stessi
direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
8. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza
limitazione di numero, dai capi degli Istituti statali, pareggiati o
legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al
conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi
anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti,
a cura degli interessati stessi, con il diploma d'esame di Stato.
9. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari,
predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal
comma 2 dell'art, 14 del Regolamento
per il successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito presso il CEDE.
Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate.
La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente
integrata a richiesta dei singoli commissari.
10. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad
osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte,
appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente
Provveditore agli Studi perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento
e indicazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso.
11. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione
giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili
per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i
Presidenti medesimi delegano il capo d'istituto sede d'esame al rilascio dei
diplomi stessi.
12. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza
limitazione di numero, dai capi degli istituti statali , pareggiati, o
legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al
conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi
anche per l'iscrizione all'Università, purchè successivamente sostituiti,
a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
13. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai
capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate
dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito
dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
14. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma
dell'esame di stato, il Capo d'Istituto rilascia copia del certificato, con
l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.
ART. 21
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i
candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della
Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni
valgono le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13.
ART. 22
ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA
1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli
esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al capo
d'Istituto, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle
richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che
contiene gli atti predetti che è custodito dallo stesso capo di istituto;
in tal caso il capo d'Istituto, alla presenza di personale della scuola,
procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale
sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare
immediatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme
dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
disposizioni.
ART. 23
TERMINI
1. La presente Ordinanza, per il suo carattere
ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i termini fissati dalla
legge n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della stessa.
ART. 24
ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le
disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad accezione di quelle
incompatibili con il Regolamento
emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei
criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi
dell'art. 21, comma 20 bis, della legge
15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova
scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.
La presente Ordinanza è inviata alla
Corte dei Conti per i controlli di legge
IL MINISTRO
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