Decreto Ministeriale del 24
febbraio 2000
(D.M.n. 49/00)
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425 avente ad
oggetto "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzio-ne secondaria superiore";
VISTO il Regolamento applicativo della citata legge, emanato con D.P.R. 23
luglio 1998 n. 323;
VISTO in particolare l'art.12 del suddetto Regolamento, concernente i
crediti formativi;
TENUTO CONTO che il precedente decreto 10.2.1999, n.34, relativo ai
crediti formativi, era riferito all'anno scolastico 1998-99 e che,
pertanto si rende necessario emanare, ai sensi dell'art.12 del suddetto
Regolamento, altro provvedimento relativo all'anno scolastico 1999-2000 e
seguenti;
CONSIDERATO che i menzionati crediti, consistenti in qualificate
esperienze, debitamente documentate, devono risultare coerenti con gli
obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce
l'esame;
CONSIDERATO che i consigli di classe e le commissioni d'esame possono
avvalersi ai fini suddetti del supporto fornito dall'Amministrazione
scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art.14 del citato Regolamento
emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323;
DECRETA
Art. 1
(Oggetto)
1. Le esperienze che danno luogo
all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento
citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla
formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali
quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non
dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le
esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che
concorrono alla definizione del credito scolastico.
3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di
altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o
superiore.
Art. 2
(Valutazione)
1. I criteri di valutazione delle esperienze
citate all'art.1 devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 del
D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle
esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione
personale, civile e sociale dei candidati.
2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti
formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente
individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità
nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli
obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei
corsi interessati.
3. Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è
effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato
al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti
per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed
educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame.
Art. 3
(Aspetti procedurali)
1. La documentazione relativa all'esperienza che
dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una
attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i
quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica
descrizione dell'esperienza stessa.
2. A norma dell'art.12 comma 3 del Regolamento, le certificazioni
dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità
diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali
adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in
materia.
3. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel
settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma,
devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a
rilasciare certifi-cazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di
riferimento. Tali certificazioni devono recare l'indicazione del livello
di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema
ufficiale di standardizzazione.
4. Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel
Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.
5. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire
all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2000 per consentirne l'esame
e la valutazione da parte degli organi competenti.
Art. 4
( Attività di supporto)
1. I Consigli di classe e le Commissioni di
esame possono avvalersi del supporto fornito dall'Amministrazione
scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art.14 del Regolamento emanato
con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323.
Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.
IL MINISTRO
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