ART. 499 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
RECIDIVA
- In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di
quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura,
va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella
prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della
stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla
lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione
commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata gi.
irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a
un terzo.