
O. M. n° 38 - Articolo 15
Prove scritte
- Per l'anno scolastico 1998/99, valgono le disposizioni di cui al DM n.356 del 18/9/1998 ed al DM n. 357 del 18/9/1998 concernenti,
rispettivamente, le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta, e
le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per
lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo
ordinamento.
- Limitatamente allo stesso anno scolastico 1998/99, la seconda prova scritta degli esami
di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali
il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte.
Analogo criterio vale per l'individuazione della materia oggetto della seconda prova
scritta per l'indirizzo "industria tintoria" degli istituti tecnici industriali.
- Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso
di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è
demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova
scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento
espressamente contempla tale tipo di prova.
- La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in
parti uguali tra le tre prove: A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non
può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
- Le commissioni, ai fini della correzione delle prove scritte, possono operare per aree
disciplinari, di cui al D.M. 358/98,
ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei
lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti
per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art.13, comma 8.
- Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una
proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti
dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi e non sia
stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a
partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si
raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante
dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero
intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel
verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il
verbale deve altresì contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della
compilazione della certificazione di cui all'art.13 del Regolamento. In
considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e
al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei
punteggi prevista.
- Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati,
nell'albo dell'Istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data
fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. E' facoltà di ogni candidato
richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove.